Normativa

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 istituisce, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha sostituito l’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La legge stessa è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 43 del 16 novembre 2022 al BUR n. 46 del 16 novembre 2022 rinvenibile al seguente link:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2022/11/16/43.

 

Regime transitorio per l’anno 2023

I fabbricati strumentali all’attività economica sono oggetto di un regime transitorio applicabile per il solo primo anno di vigenza della legge regionale 17/2022. Pertanto, con riferimento esclusivo all’esercizio 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 17/2022, ovvero:

a) A/10 – uffici e studi privati

b) A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’abitazione principale assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi

c) gruppo catastale B – fermo restando quanto previsto dall’articolo 11

d) C/1 – negozi e botteghe C/3 – laboratori per arti e mestieri C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative

e) gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 4.

Inoltre, sempre per l’anno 2023 e con carattere residuale, rimane ferma la facoltà, prevista dal comma 2 dello stesso articolo 18 della legge regionale 17/2022, per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) dellamenzionata legge regionale, di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell’aliquota correlata alla fattispecie.

 

Abitazione principale e fabbricati abitativi

L’abitazione principale o assimilata, classificata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) rientra tra le fattispecie impositive esenti dall’imposta, mentre i fabbricati abitativi diversi dall’abitazione principale o assimilata sono soggetti alle aliquote previste nella delibera comunale.

Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze, permane l’imponibilità e la previsione della detrazione dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4. Come già previsto per l’IMU, la detrazione continua ad applicarsi proporzionalmente alla quota di possesso, nei casi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi.

Fabbricati assimilati all’abitazione principale .

  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e/o destinate a studenti universitari dei soci assegnatari
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Se, quindi, il coniuge assegnatario risiede anagraficamente e dimora nell'immobile potrà applicare le agevolazioni spettanti per l'abitazione principale 
  • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • ai fabbricati assimilati all’abitazione principale. Il Comune di Prata di Pordenone ha riconosciuto l’assimilazione alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Immobili merce.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) è prevista l’esenzione all’art. 11, comma 1 lett. h) della L.r. 17/2022, a condizione che siano dichiarati.

 

 

Dichiarazione

Per ciò che riguarda gli obblighi dichiarativi in vigenza dell’ILIA, così come previsti all’articolo 13 della legge regionale 17/2022, nelle more della già intrapresa interlocuzione con i competenti Uffici dell’Amministrazione centrale, si rappresenta che, ad avvenuta conclusione della stessa, il Servizio tributi locali adotterà una circolare esplicativa dedicata all’argomento.

Riduzione base imponibile e riduzione dell’imposta

L’articolo 8, comma 1, della legge regionale 17/2022, ripropone gli stessi casi di riduzione della base imponibile del 50 per cento già previsti per l’IMU.

  • Abitazioni concesse in comodato gratuito

Si precisa che il requisito del possesso di una sola abitazione in capo al comodante non vada più riferita all’intero territorio nazionale, così come avveniva in vigenza dell’IMU, bensì al territorio regionale e ciò in ragione del fatto che, con l’istituzione dell’ILIA l’ambito territoriale di efficacia della norma diventa appunto quello della regione Friuli Venezia Giulia.

Viene mantenuta la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, nel caso in cui il comodante sia proprietario del solo immobile concesso in comodato oppure di due immobili (categoria A) di cui uno adibito necessariamente ad abitazione principale. Inoltre l’immobile o gli immobili devono trovarsi nello stesso comune dove il comodante ha la residenza e la dimora abituale. Il trattamento agevolativo viene applicato anche alle pertinenze del bene a cui sono asservite. Il comodatario deve trattare l’immobile come abitazione principale quindi trasferirvi la residenza e la dimora abituale. Il comodato deve essere registrato. Deve essere presentata a cura del comodante la dichiarazione con attestazione del possesso dei requisiti di legge.

 

  • Abitazioni locate a canone concordato.

 L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (si andrà a pagare il 75% dell’imposta totale). Per i contratti a canone concordato "non assistiti" (conclusi cioè senza l'intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali è necessario acquisire l'attestazione di rispondenza Ex D.M. 16/01/2017 rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con cui viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale. Tale attestazione andrà presentata, unitamente al contratto registrato, con la dichiarazione ILIA a cura del locatore.

 

  • Fabbricati di interesse storico o artistico

Viene mantenuta la riduzione della base imponibile del 50%

 

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia il cui costo è a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile e allegando documentazione fotografica.

 

Codici tributo

Dall’anno di imposta 2023 dovranno essere utilizzati, nei modelli di pagamento dell’imposta F24 e F24 EP, i codici tributo attribuiti all’ILIA di cui alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E di data 24 febbraio 2023, diversi da quelli utilizzati per l’IMU di cui alla legge 160/2019.

Di seguito si mette a disposizione una tabella di sintesi dei nuovi codici tributo istituiti per l’ILIA.

Codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24 ordinario.

CODICE
TRIBUTO

DENOMINAZIONE

NORMA DI RIF DELLA L.R. 17/2022.

TIPOLOGIA
IMMOBILE

 

5900

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze

art. 9, c. 1

Abitazione principale (cat.A01, A08, A09, pertinenze: C02, C06, C07)

 

 

5901

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso
abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata

art 9,
c. 2 
c. 3

 

Categ. A,

esclusi A/10

 

 

 

5903

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale

art. 9, c. 4

Categ. D/10

Categ. A, C02, C06, C07 con annotazione di strumentalità in catasto

 

 

5904

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni

art. 9,
c. 5

Terreni agricoli

terreni incolti

 

5905

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili

art. 9, c. 6

 

Aree edificabili

 

5906

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica

art. 9, c. 7

Categ. D  e strumentali all’attività economica

 

5907

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica

art. 9, c. 8

Categ. D  e non strumentali all’attività economica

 

5908

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali
all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D

art. 9, c. 7

Categ. A/10

Categ. C/1

Categ. C/3

Categ. B

strumentali all’attività economica

 

5909

ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili

art. 9, c. 8

Categ. C/2, C/6 e C/7

Altri immobili

 

SI INVITANO I CONTRIBUENTI AD UTILIZZARE I CODICI SOPRA RIPORTATI E A NON EFFETTUARE PIU' VERSAMENTI CON I VECCHI CODICI. IN PARTICOLARE IL CODICE 3925 "IMMOBILI D QUOTA STATO" IN QUANTO SOPPRESSO.

Ulteriori chiarimenti, relativi all’applicazione dell’imposta, verranno forniti mediante l’adozione di successive circolari nonché mediante la pubblicazione di contenuti tematici e FAQ all’interno del sito web istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, nella pagina dedicata ai Tributi Locali della sezione Autonomie Localo al seguente link:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/tributi_locali/

 

Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17 -TESTO VIGENTE DAL 01/01/2023