Imposta comunale sulla pubblicità (In vigore fino al 31/12/2020)

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.
La pubblicità può essere temporanea o permanente

Pubblicità temporanea
È la pubblicità di durata non superiore a tre mesi annui effettuata attraverso la distribuzione o l’apposizione di materiale di vario genere (locandine, volantini, cartelli,…)
È soggetta a dichiarazione da presentare al comune redigendo appositi modelli.
L’ufficio Tributi al quale viene presentata la dichiarazione calcola l’imposta dovuta applicando le tariffe vigenti e appone un timbro sul materiale pubblicitario da distribuire.
Il materiale pubblicitario distribuito senza le prescritte condizioni viene considerato abusivo e
sanzionato ai sensi di legge.
Il versamento da effettuare prima dell’inizio della pubblicità deve essere effettuato con le seguenti modalità:


tramite bonifico bancario: IT 36 F 05484 63741 T20990413123


oppure tramite  c/c postale n. 12583597


Pubblicità annuale o fissa
È la pubblicità di durata superiore a tre mesi annui.
L’apposizione dei mezzi pubblicitari è subordinata al rilascio da parte dell’ufficio Tributi di autorizzazione (di durata triennale e rinnovabile).
Il pagamento dell’imposta , calcolata dall’ufficio Tributi, è dovuta in seguito al rilascio di nuova autorizzazione. Per gli anni successiva è dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno: gli importi dovuti e le modalità di pagamento vengono comunicati dall’ufficio Tributi.
L’imposta  è calcolata per l’intero anno solare, indipendentemente dall’effettiva durata del periodo di esposizione, applicando le tariffe previste per legge.

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. Rimane, comunque l’obbligo di richiedere l’autorizzazione.

L’autorizzazione è necessaria anche per la pubblicità esente dall’imposta.

Costi di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti pubblicitari ex art. 27 Codice della Strada:

n. 2 marche da bollo di € 16,00 cad;
dal 01.1.2018 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA è competente al rilascio dei nulla osta per gli  impianti pubblicitari da installare su strade ex provinciali; il versamento degli oneri verrà richiesto direttamente dalla società competente una volta rilasciato il nulla osta;
versamento di € 40,00 (per fattispecie imponibile), oppure  10,00 (per fattispecie esente da imposta) sul c/c n. 12583597 oppure tramite bonifico bancario: IT 36 F 05484 63741 T20990413123, qualora l’impianto pubblicitario interessi una strada comunale.

Sono previste particolari riduzioni ed esenzioni per le quali si rimanda al vigente Regolamento Comunale approvato con D.C.C n. 33 del 27.06.2016
 

Ufficio di competenza

Ufficio Tributi

Telefono: 0434 425120
E-mail: tributi@comune.prata.pn.it

Ultimo aggiornamento 16.08.2016