Organi di indirizzo politico-amministrativo

(Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

 

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
(…)

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le Regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Sindaco

Atto di nomina

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
Rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi, degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive dell'ente.

Esercita funzioni di Ufficiale di Governo, sovrintende all'espletamento di funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Rientrano tra le sue competenze gli atti in materia di ordine pubblico e le funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza.

Giunta comunale

Decreto sindacale di nomina della Giunta comunale

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale. Opera attraverso atti amministrativi collegiali che si chiamano deliberazioni di Giunta Comunale. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune.

Curricula e altri dati relativi agli amministratori comunali

Vengono di seguito riportati i curricula degli amministratori comunali nonchè le informazioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013:

 

 

 

Consiglio comunale

Atto di nomina

Convalida degli eletti

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento. Opera scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Opera attraverso atti amministrativi collegiali che si chiamano deliberazioni consiliari.

Compensi titolari di cariche elettive e di governo

RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 2017-2022

La presente relazione viene redatta dal Comune di Prata di Pordenone ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 06/09/2011 n. 149, ad oggetto “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 05/05/2009 n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014, si comunica che la suddetta relazione di fine mandato del Sindaco è stata sottoscritta digitalmente dall'Organo di revisione dell'Ente, Dott.ssa Vania Gobat,  in data 13/04/2022 ed è stata trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, attraverso il portale ConTe, in data 13/04/20222; il portale ConTe ha acquisito positivamente la trasmissione con prot. SEZ_CON_FRI - SC_FVG - 0000690 - Ingresso - 13/04/2022 - 10:03.

Relazione di fine mandato p7m 
Relazione di fine mandato pdf