TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI (T.A.R.E.S.) - IN VIGORE SOLO NELL'ANNO 2013

A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi (t.a.r.e.s) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Dall’entrata in vigore del nuovo tributo è soppressa l’applicazione della Tarsu.


SOGGETTI PASSIVI
Il tributo è dovuto da coloro che occupino o detengano i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che hanno in comune i locali o le aree stesse, o in mancanza l’intestatario anagrafico della scheda anagrafica di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell’accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento della prestazione patrimoniale. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
In caso di utilizzi superiori a 6 mesi che si esauriscono comunque prima del termine dell’anno solare in cui hanno avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo,non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l’obbligo di corrispondere la Tariffa è del proprietario dell’alloggio o del titolare dei diritti reali minori.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

BASE IMPONIBILE
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (sono a destinazione ordinaria i gruppi catastali “A”, “B” e “C”) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai sensi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo13 novembre 1993, n.507 (TARSU). Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato –città ed autonomie locali e l’Associazione Nazionale dei comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.
Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile ed è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

 

TARIFFA
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tariffaria.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (quota variabile). La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti").

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.

Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”).

 

CALCOLO DELLA TARIFFA
Per le utenze domestiche
La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1 gennaio dell’anno di riferimento e le variazioni vengono aggiornate con la medesima decorrenza. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare (come ad es. le colf e le badanti). Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. anziano collocato in casa di riposo;
b. persona in servizio volontario o attività lavorativa prestata all’estero o nel caso di degenze e ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune per un periodo superiore a 6 mesi;

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione di inizio occupazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a cinque unità.

Per le abitazioni tenute a disposizione (non concesse in locazione o in comodato) ovvero ad uso stagionale o ad altro uso limitato discontinuo (meno di 6 mesi annui) il numero dei componenti viene stabilito in n. 1 unità.

Il contribuente è tenuto a comunicare ogni anno di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l’importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamenti ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica e alla superficie dell’immobile.

La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità del rifiuto residuo prodotto e conferito.

Per le utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche, la quota fissa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158.  La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158.

 

Termine di presentazione delle denunce

I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione entro il 20 gennaio dell’anno successivo dall’inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del primo comma.

Nella denuncia devono essere indicati tutti i componenti del nucleo familiare.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. Inoltre deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e agevolazioni.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 6 mesi dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quelli in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso .


Modalità di pagamento
Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
 
Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24)
 
Per l’anno 2013 le date di pagamento delle due rate avranno le seguenti scadenze:

1^ rata 31 ottobre 2013

2^ rata 28 febbraio 2014


E’ possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Per gli anni seguenti le rate avranno le seguenti scadenze:
 
1^ rata 31 luglio

2^ rata 31 ottobre

3^ rata 28 febbraio

 

Riduzioni della tassa
E’ previste una riduzioni del 8% del tributo a favore delle utenze domestiche che effettuino lo smaltimento dei rifiuti umidi attraverso l’utilizzo di concimaia, composter o altro. La riduzione in questione viene concessa previa presentazione di richiesta da redarre su appositi modelli, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti.
Se necessario all’effettuazione dello smaltimento dei rifiuti umidi, il comune concede gratuitamente un composter a ciascun nucleo familiare che ne faccia richiesta.

Ufficio di competenza

Ufficio Tributi

Telefono: 0434 425120
E-mail: tributi@comunediprata.it