Scadenze TARI anno 2023

PRIMA RATA (O RATA UNICA)

18.12.2023

SECONDA RATA

01.04.2024

 

TUTTE LE NOVITA' PER LA TARI ANNO 2023 (nuovo regolamento, tariffe) sono consultabili nell'apposito link presente sulla homepage del sito 'TRASPARENZA TARI'

Informativa T.A.R.I.

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)


E’ istituita dal 1° gennaio 2014 la TARI (tassa rifiuti) che sostituisce la TARES pagata nel 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Dall’entrata in vigore del nuovo tributo è soppressa l’applicazione della Tares.



SOGGETTI PASSIVI


La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.


 
BASE IMPONIBILE


La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile  sarà determinata, a regime,  dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
Valgono norme specifiche per le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani.


TARIFFA


Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tariffaria.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (quota variabile). La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti").
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.
Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”).
 


CALCOLO DELLA TARIFFA


Le utenze domestiche


La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, sempre secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al momento del carico dei componenti ai fini della determinazione del piano finanziario. Tutte le variazioni possono essere fatte valere dal contribuente al momento del pagamento del tributo con diritto di abbuono se necessario. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare (come ad es. le colf e le badanti). Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità previste dal regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
Nel caso di variazione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all’anagrafe. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
- anziano collocato in casa di riposo;
- persona in servizio volontario o attività lavorativa prestata all’estero o nel caso di degenze e ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune per un periodo superiore a 6 mesi.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 25 del regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad una unità.
Come previsto dall’art. 9-bis del D.L. 47 del 28.03.2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, la tari è applicata, per il 2014 e 2015, in misura ridotta di due terzi.
Per le abitazioni tenute a disposizione (non concesse in locazione o in comodato) ovvero ad uso stagionale o ad altro uso limitato discontinuo (meno di 6 mesi annui) il numero dei componenti  viene stabilito in n. 1 unità.
Il contribuente è tenuto a comunicare ogni anno di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.


Utenze non domestiche


Per le utenze non domestiche, la quota fissa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158.  La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158.


 
Obbligazione tributaria


L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni.
Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito nel regolamento.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.



Termine di presentazione delle denunce


I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno  dell’anno successivo dall’inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno.
Nella denuncia devono essere indicati tutti i componenti del nucleo familiare.
Sono da dichiarare inoltre i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente, nonché la sussistenza di eventuali presupposti per la fruizione di riduzioni e agevolazioni.
La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine dei 90 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o  la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine di 90 giorni, se più favorevole.



Modalità di pagamento


Il Comune riscuote direttamente la tassa sui rifiuti dovuta  in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.

E’ possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Riduzioni della tassa

E’ previste una riduzioni del 8% del tributo a favore delle utenze domestiche che effettuino lo smaltimento dei rifiuti umidi attraverso l’utilizzo di concimaia, composter o altro. La riduzione in questione viene concessa previa presentazione di richiesta da redarre su appositi modelli, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti.
Se necessario all’effettuazione dello smaltimento dei rifiuti umidi, il comune concede gratuitamente un composter a ciascun nucleo familiare che ne faccia richiesta.

Ufficio di competenza

Ufficio Tributi

Telefono: 0434 425122
E-mail: tributi@comune.prata.pn.it 

MODULISTICA