Sportello Unico per le Attività Produttive

 

Responsabile Ufficio Comune: Dott. Alessandro Bertoia

Istruttore Amministrativo: Sig.ra Santarossa Vilma
Telefono: 0434 425153
E-mail: attivitaproduttive@comune.prata.pn.it

 

L'Ufficio è ubicato al secondo piano della Torre Civica, in Piazza W.Meyer n.3

Orario al pubblico

GiornoMattinaPomeriggio
LUNEDÌ----
MARTEDÌ09.00 - 13.00--
MERCOLEDÌ09.00 - 13.00--
GIOVEDÌ--16.00 - 17.30
VENERDÌ09.00 - 13.00--

Competenze ed attività

Lo Sportello Unico costituisce l’unico punto di accesso per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e riconversione, ampliamento e trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alle Leggi Regionali 29/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande” - 12/2002 “Disciplina organica dell’artigianato” – 2/2002 “Disciplina organica del turismo” (decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ), nonchè il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (Legge Regionale 11/11/2009 n. 19 “Codice Regionale dell’Edilizia”).
Ulteriori competenze sono state attribuite con il DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche, i servizi di telecomunicazioni.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative allo SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e seguenti del decreto legislativo 163/2006.

 

Lo SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo.
L’intero procedimento presso lo SUAP si svolge in via telematica ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2006/123/CE.

 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sopra descritte ed i relativi elaborati tecnici ed allegati sono presentati ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA ACCEDENDO AL PORTALE http://www.impresainungiorno.gov.it/

 

Le disposizioni in materia di SUAP individuano due tipi di procedimenti:

  • Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi: il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la scia o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la Conferenza dei servizi entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli artt. da 22 a 22 ter legge regionale 7/2000. Qualora il procedimento sia di competenza di un’unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all’amministrazione competente che provvede nei termini previsti.
  • Procedimento mediante autocertificazione (SCIA): nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA questa ultima è presentata allo SUAP. Essa è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni nonché dagli elaborati tecnici di cui all’art.19, comma 1, della Legge 241/1990. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

Solo a seguito del rilascio della ricevuta il richiedente può avviare immediatamente l’intervento o l’attività.
Attenzione: riportare esattamente la data di inizio dell’attività che necessariamente deve essere SUCCESSIVA a quella di presentazione della SCIA.
L’esercizio di un’attività o l’inizio dei lavori prima della presentazione della SCIA equivale ad assenza di titolo a cui è collegata l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi di settore.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi di settore, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Delibera di Giunta Regionale n. 2117 del 16.11.2013 - Linee guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE

News

Per dare piena attuazione all'obbligo introdotto dal legislatore di operare esclusivamente con modalità telematica, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 151 del 26 novembre 2012, ha stabilito di fissare un termine per la decorrenza dell'obbligatorietà della trasmissione telematica delle istanze/scia attraverso il portale http://www.impresainungiorno.gov.it e, dunque, l'irricevibilità di quelle presentate in formato cartaceo e/o trasmesse a mezzo pec.

In particolare ha deliberato che:

  1. per l'attuazione della modalità telematica della presentazione delle istanze e/o scia allo SUAP, dovrà essere osservato il seguente crono programma: 
    Procedimento automatizzato (art.5 DPR 160/2010 - art. 13 L.R. 3/2001):   01/12/2012
    Procedimento ordinario (art. 7 DPR 160/2010 - art. 11 L.R. 3/2011): 01/01/2013 
    Procedimento prevenzione incendi (DPR 151/2011): 01/01/2013 
  2. per i procedimenti automatizzati è ammessa la presentazione delle istanze e/o scia anche in formato cartaceo e/o a mezzo PEC fino alla data del 31/12/2012. 
  3. per i procedimenti ordinari ed i procedimenti di prevenzione incendi è ammessa la presentazione delle istanze e/o scia anche in formato cartaceo e/o mezzo PEC fino alla data del 31/03/2013.

Normativa di riferimento

Legge Regionale 12 febbraio 2001 n. 3 e succ. modif. “ Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione dei procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale”.
DPR 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.
Decreto 10 novembre 2011 “Ministero dello sviluppo economico“ “Misure per la l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all’art. 38, comma 3 – bis del decreto – legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133“.
Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo“.
Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo Unico delle Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso“.

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