Autorizzazione ambientale - Rilascio dell’Autorizzazione

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree sottoposti a tutela delle disposizioni dal Decreto Legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) hanno l'obbligo di richiedere il rilascio dell'autorizzazione ambientale per l'esecuzione di interventi ad essi relativi. L’Autorizzazione Ambientale costituisce atto autonomo e presupposto del permesso a costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori, infatti, non possono essere iniziati in difetto di essa (art. 146 e 159 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio).

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, è stata individuata la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio n. 42 del 22 gennaio 2004. 

L'allegato al decreto di cui sopra contiene, oltre ai criteri di redazione, anche i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei Beni Culturali del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Pertanto per la presentazione delle istanze relative a beni soggetti a tutela di cui all D.Lgs. 42/01 si dovranno seguire le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 12 dicembre 2005.

Ufficio di competenza

Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente

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