Calcolatore IUC ON LINE DELL’IMU 2022 disponibile nel sito dell’ente

Anche per l'anno di imposta 2022, questa Amministrazione comunale, nell’intento di fornire ai cittadini un servizio che li agevoli negli adempimenti fiscali, ha predisposto la bollettazione relativa all’IMU (Imposta Municipale Propria), solamente per i contribuenti – persone fisiche che non hanno aree edificabili , i quali riceveranno la scheda degli immobilicostituente la base imponibile per il calcolo dell’IMU ed il mod. F24 precompilato per effettuare il versamento.

Si raccomanda di verificare la correttezza di quanto riportato nella scheda immobili (identificativi catastali, percentuale e periodo di possesso, etc.), e di segnalare all’Ufficio Tributiogni eventuale difformità rilevate (tel. 0434 425120) per consentire di modificare la banca dati e di riemettere una scheda con i nuovi conteggi dell’imposta. La verifica sopra descritta è indispensabile in quanto la legge pone a carico del contribuente la responsabilità della corretta determinazione e liquidazione del tributo IMU, dovuto in autotassazione..

Novità IMU per l'anno 2022

La Legge di Bilancio 2022 (art.1, comma 743 legge 234/2021) ha abbassato al 37,5% la riduzione dell’IMU per l’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (anche non cittadini italiani) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Esenzione IMU "Beni merce"(art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

 

Informativa generale

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.

L'imposta municipale propria non si applica inoltre:

  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L 19 maggio 2000, n, 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 art. 2 c. 3. (si versa il 75% dell'imposta totale) (articolo 1, comma 760 della L. di Bilancio 2019 n. 160/2019). 
Tutte le informazioni in questa pagina. 

 

Riduzione della base imponibile al 50% per gli immobili in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta. (all’articolo 1 comma 747, della L. di Bilancio 2020 n. 160/2019).

Requisiti del comodante (colui che concede l’immobile):

  1. Possesso su tutto il territorio nazionale di un solo immobile abitativo collocato nel territorio del Comune di Prata di Pordenone utilizzato come abitazione principale dal parente entro il 1^ grado (comodatario (il possesso di un’altro immobile abitativo anche in quota che comporta la soggettività passiva IMU, fa decadere il beneficio);
  2. Eventuale possesso di un ulteriore immobile abitativo rispetto a quello indicato alla precedente lettera a), in tal caso tale alloggio deve essere ubicato nel territorio del Comune di Prata di Pordenone e costituire per il comodante la propria abitazione principale così come definita ai fini IMU;
  3. Il comodante ed il comodatario devono avere la propria residenza anagrafica nel Comune di Prata di Pordenone;
  4. Gli alloggi di cui alle lettere precedenti b) e c) non devono essere classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  5. Il contratto (sia in caso di forma scritta o verbale) deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Con la registrazione del contratto il beneficio ha valenza dalla data di stipula del contratto stesso, sempreché siano rispettati gli altri requisiti.
  6. Il beneficio fiscale in commento si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 

Riduzione della base imponibile al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato (art. 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019).

 

Le riduzioni/esenzioni si comunicato all’Ente con la presentazione di idonea dichiarazione IMU.

Aree edificabili. Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Se si è in possesso pertanto di atti pubblici che determinano il valore puntuale del bene (contratto di compravendita, perizia di stima giurata, atto di donazione, affrancamento dei valori ai fini della dichiarazione dei redditi, ecc.) la base imponibile da dichiarare è il valore riportato nell’atto. In assenza di atti pubblici si possono utilizzare i valori minimi stabiliti dalla giunta comunale.

Tabella valori aree edificabili

E’ area pertinenziale solo quella che costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici ovvero il terreno o lotto su cui grava il fabbricato. E’ pertinenza tutta l’area che ha contribuito alla potenzialità edificatoria del fabbricato ed è accatastata unitariamente al fabbricato (particelle graffate)

Scadenze

Prima rata in acconto: 16 giugno

Seconda rata a saldo: 16 dicembre

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Non si è tenuti al versamento qualora l’imposta complessivamente dovuta sia inferiore ad Euro 12,00.

L’importo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

  • effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto
  • effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione

In questi casi, il contribuente presenta apposita dichiarazione di versamento unificato al Comune entro la scadenza del 16 giugno / 16 dicembre.

Modalità di versamento

Per il versamento dell’imposta si utilizza il modello F24, indicando il codice ente G994, disponibile presso gli sportelli di banca, posta e presso i concessionari della riscossione.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta intermente a carico dell’acquirente.

Versamenti per i residenti all'estero

L’IMU è dovuta anche da tutti coloro che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere mediante bonifico bancario sul conto corrente della tesoreria comunale:

BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A. - CIVIBANK

con sede a Cividale del Friuli (UD)

Filiale di riferimento:Via Calle del Carbon, 15 – 33080 PORCIA (PN)
INTESTAZIONE:COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
NR. DI CONTO:T20990413123
IBAN:IT 36 F 05484 63741 T20990413123

BIC/SWIFT (da indicare SOLO per versamenti
provenienti da circuito estero):

CIVIIT2C

IBAN IT 36 F

Ravvedimento operoso

Con il decreto fiscale 2020, è stato esteso anche ai tributi locali le tempistiche sul ravvedimento operoso vigente per i tributi erariali, per chi regolarizza l’omesso o l’insufficiente versamento entro i termini per la notifica dell’avviso di accertamento.
Gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dal comma 133 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016), hanno apportato ulteriori modifiche all'istituto del "ravvedimento operoso", già profondamente rinnovato con la legge di stabilità per il 2015, in particolare riducendo l'importo della sanzione minima (dal 30% al 15%), da prendere a base per il calcolo esclusivamente nelle fattispecie di ravvedimento effettuato entro 90 giorni.

  • "ravvedimento sprint" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
  • "ravvedimento breve" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;
  • "ravvedimento intermedio" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  • "ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75% ovvero 1/8 del 30%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (versamento eseguito oltre 90gg fino ad un anno dall’omissione);
  • "ravvedimento lunghissimo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis), che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29% ovvero 1/7 del 30% ), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ( regolarizzazione di errori ed omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

tardivo versamento oltre 30/06/n + 1 e fino al 30/06/n+n

  • "ravvedimento lunghissimo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis), che prevede sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5% ovvero 1/7 del 30% ), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ( regolarizzazione di errori ed omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, quindi fino alla notifica dell’avviso di accertamento.


Rimane confermata la preclusione del ravvedimento solo per i tributi locali nei casi iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

TASSAZIONE APPROVATA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022

TASSAZIONE APPROVATA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021