Riduzione per gli immobili a canone concordato

Ai sensi del comma 760 della L. 27/12/2019 n. 160, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (si andrà a pagare il 75% dell’imposta totale) per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini di all’art. 2, comma 3, della L. 431/1998.
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017 - pubblicato nella G.U. Serie Generale n.62 del 15-03-2017 - è stato previsto che per i contratti a canone concordato “non assistiti” (cioè stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), è necessaria l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che conferma la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale, al fine di poter accedere alle agevolazioni fiscali statali e locali previste per i contratti di locazione a canone concordato (imu ridotta al 75%, aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile Irpef ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2011 e dall’articolo 8, comma 1, L. 431/1998). Sull’argomento si è espresso il Min. Infr. E Trasp con lettera n.U.0001380.06-02-2018 del 06/02/2018.

In attuazione della L. n. 431/1998 e del D.M. 16/01/2017, è stato sottoscritto il 02/02/2018, l'Accordo Territoriale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, valido per tutti i Comuni della provincia di Pordenone - depositato agli atti dell’Ente con prot. nr. 2645 del 07/02/2018 – avente durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello di deposito e, comunque, in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo territoriale. In relazione ai contratti di locazione aventi il contenuto economico e normativo del predetto accordo definito in sede locale, stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni firmatarie, è da ritenersi obbligatoria l’attestazione unitamente al contratto, da presentare in copia con la dichiarazione IMU a cura del locatore, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il contratto è stato sottoscritto, al fine di poter applicare l’imu ridotta al 75%.

Va altresì evidenziato, come indica l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E del 20/04/2018, che l’allegazione dell’attestazione al contratto di locazione a canone concordato, non è necessaria, per i rapporti locativi in corso e relativi a
    • contratti a canone concordato stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017 e quindi entro il 14 marzo 2017;
    • contratti a canone concordato stipulati dopo l’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017 e quindi dal 15 marzo 2017 e fino all’adeguamento dell’Accordo territoriale siglato il 02/02/2018.

La dichiarazione IMU deve essere presentata a cura del locatore entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il beneficio è decaduto per cessazione/risoluzione del contratto di locazione a canone concordato, e nel caso di recesso anticipato, deve essere allegata la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che riporta la data di risoluzione del contratto;

Si ritiene altresì necessario presentare apposita dichiarazione IMU per i contratti di locazione in corso per i quali la durata è stata prorogata, allegando, in copia, il modulo di registrazione della proroga presso l’Agenzia delle Entrate, a dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la fruizione della relativa agevolazione fiscale.

Ai sensi del comma 760 della L. 27/12/2019 n. 160, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (si andrà a pagare il 75% dell’imposta totale) per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini di all’art. 2, comma 3, della L. 431/1998.
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017 - pubblicato nella G.U. Serie Generale n.62 del 15-03-2017 - è stato previsto che per i contratti a canone concordato “non assistiti” (cioè stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), è necessaria l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che conferma la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale, al fine di poter accedere alle agevolazioni fiscali statali e locali previste per i contratti di locazione a canone concordato (imu ridotta al 75%, aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile Irpef ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2011 e dall’articolo 8, comma 1, L. 431/1998). Sull’argomento si è espresso il Min. Infr. E Trasp con lettera n.U.0001380.06-02-2018 del 06/02/2018.

In attuazione della L. n. 431/1998 e del D.M. 16/01/2017, è stato sottoscritto il 02/02/2018, l'Accordo Territoriale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, valido per tutti i Comuni della provincia di Pordenone - depositato agli atti dell’Ente con prot. nr. 2645 del 07/02/2018 – avente durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello di deposito e, comunque, in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo territoriale. In relazione ai contratti di locazione aventi il contenuto economico e normativo del predetto accordo definito in sede locale, stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni firmatarie, è da ritenersi obbligatoria l’attestazione unitamente al contratto, da presentare in copia con la dichiarazione IMU a cura del locatore, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il contratto è stato sottoscritto, al fine di poter applicare l’imu ridotta al 75%.

Va altresì evidenziato, come indica l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E del 20/04/2018, che l’allegazione dell’attestazione al contratto di locazione a canone concordato, non è necessaria, per i rapporti locativi in corso e relativi a
    • contratti a canone concordato stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017 e quindi entro il 14 marzo 2017;
    • contratti a canone concordato stipulati dopo l’entrata in vigore del D.M. 16.01.2017 e quindi dal 15 marzo 2017 e fino all’adeguamento dell’Accordo territoriale siglato il 02/02/2018.

La dichiarazione IMU deve essere presentata a cura del locatore entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il beneficio è decaduto per cessazione/risoluzione del contratto di locazione a canone concordato, e nel caso di recesso anticipato, deve essere allegata la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che riporta la data di risoluzione del contratto;

Si ritiene altresì necessario presentare apposita dichiarazione IMU per i contratti di locazione in corso per i quali la durata è stata prorogata, allegando, in copia, il modulo di registrazione della proroga presso l’Agenzia delle Entrate, a dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la fruizione della relativa agevolazione fiscale.