Chiusura obbligatoria esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa

Da sabato 1° ottobre 2016 è  in vigore la norma regionale (art. 29 della Legge Regionale n. 4/2016) che impone la chiusura  obbligatoria degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle seguenti festività:


1° GENNAIO
PASQUA
LUNEDI' DELL'ANGELO
25 APRILE
1° MAGGIO
2 GIUGNO
15 AGOSTO
1° NOVEMBRE
25 DICEMBRE
26 DICEMBRE


Tutti i negozi di qualsiasi  superficie (negozi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, supermercati, ipermercati e centri commerciali) dovranno restare chiusi nelle predette 10 giornate festive. La prima chiusura totale è fissata per la festività di martedì 1° Novembre "Tutti di Santi".



La sanzione pecuniaria, nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura, va da un minimo di € 6.000,00 a un massimo di € 36.000,00 a seconda della superficie dell'esercizio.
Sono escluse dall'applicazione della norma le seguenti categorie di esercizi:
a) le farmacie;
b) le rivendite di generi di monopolio;
c) gli esercizi interni alle strutture ricettive;
d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
e) punti vendita della stampa quotidiana e periodica;
f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;
g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;
h) gli impianti di distribuzione carburante;
i) le imprese artigiane o industriali quando esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;
j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;
k) le rivendite di fiori.
La norma regionale è tutt'ora in vigore, nonostante il Governo centrale abbia impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale in quanto contraria alla norma comunitaria in materia.